mercoledì 7 novembre 2007

Stato e Chiesa - 2

Faccio chiarezza su una forma di finanziamento che tutti noi facciamo alla Chiesa cattolica tramite i nosti Comuni:

Gli oneri di urbanizzazione sono stati introdotti dalla legge legge 28 gennaio 1977, n. 10, c.d. "legge Bucalossi". La materia è oggi regolata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Gli oneri di urbanizzazione sono contributi, dovuti ai Comuni, da coloro che realizzano interventi di costruzione e di trasformazione edilizia. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti a titolo di partecipazione alle spese che i Comuni sostengono per l´urbanizzazione del loro territorio.
Si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi a questi interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ad altri interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
I comuni sono obbligati a versare l'8 per cento (si badi, non l'8 per mille) degli oneri ricevuti per l'urbanizzazione secondaria per le chiese. Cito per tutti il caso della legge regionale lombarda n. 12 del 2005 che, in un apposito articolo, obbliga i Comuni a versare l'8 per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria agli "enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica". La possibilità che altre confessioni possano accedere ai finanziamenti previsti è limitata dalla richiesta di «una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune» e dai criteri di ripartizione, basati sulla «consistenza e incidenza sociale delle rispettive confessioni» (artt. 70 e 72).
L'obbligo esiste in tutte le regioni, per tutti i comuni d'Italia. Ogni anno alcuni miliardi di euro passano dalle casse comunali a quelle della chiesa cattolica, anche là dove c'è carenza di asili nido e di scuole materne, che pure riguardano l'urbanizzazione secondaria, mentre non c'è carenza di chiese cattoliche, anzi c'è abbondanza.

2 commenti:

Michele M. ha detto...

Sono leggi indegne quelle che obbligano a finanziare la Chiesa cattolica! Laicizziamo lo statp ed eliminami i privilegi...ovvero allarghiamoli ad altre confessioni ed altri soggetti cosicchè non saranno più privilegi!

Anonimo ha detto...

guarda questo video!!

http://www.youtube.com/watch?v=VUU1ydrDJUo

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